martedì 18 novembre 2008

Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 9 capo 3 Sezione 1 - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, Disposizioni generali


Capo IIIProtezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto


Sezione IDisposizioni generali 

Art. 246.Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.

Art. 247.Definizioni

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.


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